Pagamento IMU

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Descrizione

Le aliquote per l'anno 2023 sono state approvate dal Consiglio Comunale , delibera n. 16 del 11/05/2023.

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto novità in materia IMU
L'imposta Municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 

Altri fabbricati - 10,7 per mille
Aree edificabili - 10,7 per mille
Terreni agricoli - 9 per mille
Abitazione Principale (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze - 6,0 per mille
Fabbricati D (esclusi D10) - 3,1 per mille (quota a favore Stato pari a 7,6 per mille)
Fabbricati Rurali Strumentali (Cat. D/10) - 1,00 per mille

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 160/2019 art. 1 commi da 739-783

Oggetto dell'IMU

L'IMU è dovuta per il possesso di:
fabbricati
aree fabbricabili
terreni agricoli

Soggetti Passivi

I soggetti passivi sono:

  • il proprietario di fabbricati, fabbricati rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di superficie ed enfiteusi;.
  • il locatario per gli immobili (anche per immobili da costruire o in costruzione) concessi in locazione finanziaria (leasing) dalla data di stipula del contratto;
  • l'ex coniuge affidatario della casa coniugale

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati

Per i fabbricati la rendita catastale iscritta a catasto deve essere rivalutata del 5% e poi deve essere moltiplicata per i coefficienti di Legge:

  • 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali del gruppo D ( esclusi i D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale CAT. D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata (fino alla data di iscrizione in catasto) applicando ai valori contabili i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Aree Edificabili

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con delibera Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2011 sono stati individuati i valori medi di mercato.

Terreni Agricoli

Il valore è costituito da quello ottenuto dalla moltiplicazione dei seguenti fattori:
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente pari a 135.

- sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

- sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977; per il Comune di Pavone Canavese godono dell'esenzione i terreni ricadenti nei fogli mappali 7-8-16-17-18.

Tipologie Esenti

Sono esenti dal pagamento dell’IMU le seguenti categorie:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ISCRITTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7);

- Unità immobiliari ISCRITTE NELLA CATEGORIE CATASTALI A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esenzione si estende alle relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2-C/6-C/7);

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, ad esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

AGEVOLAZIONI IMU DAL 2016

Unità Immobiliari Concesse In Comodato Gratuito a Parenti di Primo Grado:

L'agevolazione prevede la riduzione del 50% della base imponibile per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

Presupposto e Condizioni:

  • oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (sono quindi escluse le unità immobilari in categoria A/1,A/8,A/9)
  • il proprietario deve risiedere nel Comune di Romano Canavese
  • l'immobile concesso deve essere l'unico posseduto dal suo possessore in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza sita in Romano Canavese
  • il contratto deve essere registrato

Le condizioni sono restrittive ed obbligatorie.

RIDUZIONE del 25% dell’aliquota stabilità dal Comune per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 (art. 1, comma 53, L. 208/2015), che rispettano i criteri per i “contratti agevolati” (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 del D.M. 30/12/2002);
Per il controllo del rispetto dei parametri fissati per i canoni concordati è necessario presentare al Comune apposita dichiarazione IMU allegando copia del contratto registrato all’Agenzia delle Entrate.

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

Esempio: se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all'abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

Calcolo dell'Imposta

L'imposta dovuta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di competenza; l'importo dovrà poi essere rapportato alla quota ed ai mesi di possesso (è computato per intero il mese durante il quale il possesso si sia protratto per almeno 15 gg., mentre non è computato il mese in cui il possesso si sia protratto per meno di 15 giorni)

Dall'imposta ottenuta si tolgono le eventuali detrazioni spettanti, rapportate ai mesi di diritto. Esse vanno invece suddivise in parti uguali tra coloro che ne possono fruire.

Il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza al 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi presentano la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso degli immobili o si sono verificate variazioni rilevanti in relazione alla determinazione dell'imposta.

Ufficio responsabile

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Telefono: 0125.713045
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Pagina aggiornata il 01/07/2024